Occupazione appartamento, il comodatario che affronta liberamente le spese di manutenzione non può pretendere il rimborso dal comodante
05/09/2013
Cass., sez. III Civile, sentenza n. 17941 del 24/07/2013
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne1 possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 cod. civ..
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Fonte : condominioweb.com
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