LOCAZIONI COMMERCIALI: DODICI MESI PER IL RECESSO
A cura di Luca Stendardi13-01-2014
Sono conduttore di un locale commerciale, con un contratto della lunghezza di sei anni più sei, stipulato nel 2012, che avrei necessità di risolvere anticipatamente. Tra le clausole del contratto esiste quella della risoluzione con un periodo di preavviso di 12 mesi. Non è possibile ridurre questo termine a sei mesi?
Un contratto di locazione a uso commerciale ha la durata minima di sei anni, al termine dei quali il conduttore può dare disdetta con 12 mesi di preavviso, senza motivare le ragioni della propria volontà. Il locatore, al contrario, al termine del primo periodo di sei anni può dare disdetta, sempre con un preavviso di 12 mesi, unicamente nel caso in cui sussista una delle ipotesi previste dall'articolo 29 della legge 392 del 1978 (equo canone). Inoltre il solo conduttore, ove contrattualmente previsto, ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione (articolo 27, comma settimo). Il successivo comma ottavo dello stesso articolo prevede poi che, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso, contenente la specificazione dei gravi motivi, di almeno sei mesi da comunicare con lettera raccomandata. Questa ulteriore ipotesi necessita, come precisato dalla giurisprudenza, che i gravi motivi siano sopravvenuti nel corso del rapporto locatizio e che non siano causati dalla volontà del conduttore. Il locatore può contestarne la sussistenza o la gravità: in caso di contestazione valuterà il giudice se i motivi addotti per interrompere anticipatamente il contratto rientrino nella previsione di legge.Il locatore può pertanto recedere dal contratto, in assenza delle ipotesi previste dall'articolo 29, solo alla scadenza del 12º anno, previo preavviso di almeno 12 mesi. Ciò, ovviamente, salvo accordo raggiunto con il conduttore per una risoluzione anticipata del rapporto.
FONTE : CASA24PLUS daL'ESPERTO RISPONDE
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