Condominio, per la canna fumaria non serve il consenso
Tar Campania: autorizzazione edilizia valida senza il permesso degli altri condomini
18/10/2013 - Il permesso rilasciato per la realizzazione di una canna fumaria sulla parete esterna di un condominio non deve essere convalidato dall’autorizzazione condominiale. Lo ha deciso il Tar Campania con la sentenza 1985/2013.
In altre parole, perché un’autorizzazione edilizia sia valida non è necessario il consenso degli altri condomini.
A detta del Tribunale Amministrativo, che si è pronunciato contro un provvedimento del Comune che aveva subordinato la validità dell’autorizzazione edilizia al possesso dell’autorizzazione condominiale, la realizzazione di una canna fumaria rientra tra gli interventi ammessi dall’articolo 1102 del Codice Civile. L’articolo consente al condomino di apportare modifiche, volte a trarre un’utilità aggiuntiva dal bene comune, senza il consenso degli altri condomini.
Tra questi interventi c’è, secondo il Tar, l’installazione sul muro di elementi ad uso esclusivo di un’unità immobiliare, purchè non si precluda agli altri condomini l’uso del muro e la portata dell’intervento non sia tale da alterarne la destinazione normale.
Secondo il Tar, gli accertamenti sulle attività edilizie svolte dai privati devono valutare solo la conformità alle norme urbanistiche e il rispetto dei diritti dei terzi, ma non si possono condizionare i rapporti tra privati.
Il Comune, quindi, non ha l’obbligo di verificare che non sussistono limiti di natura civilistica per la realizzazione di un’opera edilizia. Al contrario, ha concluso il Tar, il Comune deve accertare che il richiedente sia nella posizione di effettuare un intervento di trasformazione urbanistica, cioè che sia il proprietario dell’immobile su cui è effettuato l’intervento o che abbia un idoneo titolo di godimento sullo stesso.
Allo stesso tempo, per il Tar l’Amministrazione non è tenuta a svolgere istruttorie complesse che potrebbero aggravare il procedimento.
Fonte : EdilPortale.com
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