giovedì 10 ottobre 2013

SOLO IL TESTATORE PUÒ CHIEDERE UNA COPIA

SOLO IL TESTATORE PUÒ CHIEDERE UNA COPIA

In occasione della redazione di un testamento "pubblico", esistono disposizioni normative che possono impedire al testatore di ottenere dal notaio la copia dell’atto, munito delle firme prescritte?In caso di risposta negativa, vorrei sapere:1) se è possibile ricevere almeno gli estremi di repertorio dell’atto;2) come viene identificato l’atto sulla fattura rilasciata (obbligatoriamente, immagino) dal notaio, per il compenso ricevuto.Infatti, considerato che, tra la redazione del testamento e la sua "pubblicazione" (che può avvenire solo dopo la morte del testatore), possono decorrere anche moltissimi anni, come può essere reperito il testamento "pubblico" senza neanche la conoscenza dei estremi di repertorio del medesimo?
Il testamento è un atto riservato; ai sensi dell’articolo 67 della legge notarile, il notaio può rilasciarne copia esclusivamente al testatore o a una persona espressamente autorizzata in forma autentica.Il testamento è bene identificato, perché viene tenuto e custodito dal notaio nel repertorio degli atti di ultima volontà, che risulta indicato nel testamento stesso.L’atto non può essere diversamente reperito prima della morte: il notaio non pu rilasciare copie a terzi se non 
alle condizioni e nei modi indicati. Fonte : Case24Plus

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