La legge Tognoli non riguarda le autorimesse pertinenziali ma autonome dal corpo di fabbrica principale
09/10/2013
di Alessandro Gallucci
La legge n. 122/89 trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il parcheggio che si intende realizzare andrà ad essere collocato nel sottosuolo o al piano terreno degli edifici. La sopraelevazione della copertura di un’autorimessa pertinenziale ma strutturalmente autonoma non è operazione coperta dalla legge citata.
Leggendo delle sentenze alle volte sembra strano come la pervicacia interpretativa possa spingersi fino a paventare soluzioni a dir poco fantasiose.
Dello stesso pensiero, anche se con termini più consoni ad una sentenza, sono stati i Giudici di Cassazione che hanno respinto un ricorso con la pronuncia n. 20850 dell’11 settembre 2013.
Nel caso di specie il proprietario di un fondo, tra le altre cose, aveva sopraelevato la copertura della propria autorimessa. Vistasi contestata l’opera dal vicino, il proprietario di quel manufatto s’è appellato anche alla legge Tognoli.
Sia in primo grado, sia in appello la sua difesa, sul punto ed in generale non ha convinto i giudici che lo avevano condannato al ripristinare lo stato dei luoghi.
Da qui il ricorso per Cassazione nel quale il titolare del garage si meravigliava di come nel corso dei gradi di merito non fosse stata riconosciuta la legittimità del suo agire ai sensi della legge n. 122/89.
Gli ermellini, altrettanto sorpresi da questa doglianza, hanno affermato che “l'art. 9 legge n. 122 del 1989 stabilisce che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, nei sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché, non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici... omissis".
Nel caso di specie è pacifico (...) che l'autorimessa è stata realizzata non già nel sottosuolo del1'edificio né nei suoi locali a piano terreno (cerne sarebbe consentito dalla legge in questione) bensì in area pertinenziale all'immobile ; in tale ipotesi, qui ricorrente, la deroga agli obblighi di distanza è consentita solo se 1'autorimessa è realizzata nel sottosuolo.
Il dettato normativo è chiaro ed univoco e, proprio perché introduce norma eccezionale derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina delle distanze, non ne è legittima alcuna interpretazione estensiva.
La legge Tognoli, se pure è volta a favorire la realizzazione di autorimesse, è contestualmente intesa a fare salvo l'aspetto esteriore e visibile del territorio, nel senso di consentire la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno di un fabbricato preesistente, proprio perché, ubicate nei modi previsti dalla legge, tali strutture non comportano alterazioni visibili del territorio; lo stesso argomento è ovviamente valido per le autorimesse pertinenziaIi, ma solo se sotterranee e quindi inidonee ad alterare lo stato esterno dei luoghi- Con riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di stato, solo per completezza di argomentazione, ulteriormente si osserva che nello stesso senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza amministrativa secondo la quale la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra” (Cass. 11 settembre 2013 n. 20850).
Fonte : condominioweb.com
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