Polizza garanzia mutuo rientra nel calcolo per interessi usurai
L'assicurazione è di natura remunerativa ed è necessaria per l'erogazione del credito, perciò va considerata
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3283 del 2013, ha stabilito che la determinazione del tasso di soglia ai fini della verifica dell’usura deve essere effettuata tenendo conto di tutte le spese relative al contratto di finanziamento. Lo comunica Adiconsum, precisando che, nel caso di specie, già il giudice di primo grado aveva dichiarato nulle le clausole di un contratto di finanziamento relative agli interessi, in quanto il TAEG non teneva conto di tutte le spese relative al contratto. In particolare, erano state escluse le spese riguardanti la polizza assicurativa a garanzia del rimborso del mutuo.
La Corte ha quindi respinto l’appello della società finanziaria e ha chiarito che la determinazione del tasso ai fini dell’indagine sull’usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito.
In tale prospettiva deve essere perciò compresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, essendo essa condizione necessaria per l’erogazione del credito stesso ed avendo natura remunerativa, seppur in vi indiretta, per il mutuante.
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