L'estratto conto prova il finanziamento
di Luca De Stefani10 ottobre 2013
Anche le imprese individuali e le società di persone, non in contabilità ordinaria, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai familiari dell'imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro. Questi dati dovranno essere recuperati extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale.
Le società in contabilità semplificata, poi, rischiamo maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto a differenza di chi è in contabilità ordinaria non gestiscono un conto denominato "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti a titolo di mutuo.
Le società in contabilità semplificata, poi, rischiamo maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto a differenza di chi è in contabilità ordinaria non gestiscono un conto denominato "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti a titolo di mutuo.
Non sono obbligati ad inviare la comunicazione i soci o i familiari dell'imprenditore, che effettuano i versamenti, ma l'obbligo ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente). Sono esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.
Il provvedimento delle Entrate 2 agosto 2013 obbliga alla comunicazione tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, senza nessuna esclusione per chi non è in contabilità ordinaria, cioè per chi non registra i movimenti finanziari dell'attività economica. Si tratta degli imprenditori individuali nel regime dei minimi, dei residuali o delle nuove iniziative ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata. Non sono esonerate dalla nuova comunicazione neanche le associazioni che hanno optato per il regime della legge 398/1991. In tutti questi casi, la contabilità obbligatoria non ha alcuna informazione circa la movimentazione finanziaria dell'impresa, quindi, si dovrà analizzare tutto il denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche o dai familiari del titolare. Non è ancora chiaro se vadano monitorate anche le restituzioni degli apporti. Non vanno inviati i versamenti che il titolare ha fatto alla ditta individuale, ma solo quelli dei suoi familiari.
Quindi, si dovranno raccogliere ora tutti gli estratti conti del 2012, selezionando i versamenti (e forse anche i prelevamenti) effettuati a titolo di "finanziamenti" o di "capitalizzazioni". Per le ditte individuali, che non sono obbligate ad avere un conto corrente solo business, dovranno essere analizzati anche i conti personali del titolare, per selezionare gli eventuali versamenti da parte dei suoi familiari. I soci delle società e i familiari dei titolari delle ditte individuali, non in ordinaria, dovranno ricordarsi, poi, se quando hanno effettuato pagamenti di debiti aziendali in contanti, hanno utilizzato denaro non dell'impresa, ma personale. Anche questi pagamenti, infatti, possono essere considerati finanziamenti o capitalizzazioni e vanno comunicati.
In generale, tutte le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46, comma 1, Tuir). Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, poi, «gli interessi si computano al saggio legale» (articolo 45, comma 2, Tuir), che dal primo gennaio 2012 è pari al 2,5 per cento. Infine, se le scadenze dell'incasso degli interessi non sono stabilite per iscritto, «si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta» (articolo 45, comma 2, Tuir). Quindi, nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento fatto alla società, questo si presume dato a mutuo fruttifero e i relativi interessi si considerano percepiti dal socio annualmente, con l'obbligo di assoggettarli a ritenuta d'acconto del 20% (se pagati ai soci persone fisiche, non imprenditori) e di tassarli ad Irpef in Unico PF. Per vincere la presunzione di fruttuosità è consigliabile far risultare che il prestito è infruttifero da un documento avente data certa anteriore o contestuale al versamento dello stesso.
Fonte Case24Plus
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