Il sottotetto non può diventare una mansarda se il regolamento condominale lo vieta: e a nulla vale l'uso comune di trasformare quei locali in abitazioni se non c' è il via libera dell'assemblea che consente di cambiare la destinazione d'uso. La Corte di cassazione, con al sentenza 24125, accoglie il ricorso di alcuni condomini che non volevano concedere agli acquirenti di un sottotetto adibito a stenditoio-magazzino la possibilità di farne un'abitazione bohèmienne. Un desiderio che era stato avvallato nei primo gradi di giudizio dai giudici di merito che avevano consentito agli acquirenti di proseguire i lavori di adeguamento alla nuova destinazione, basandosi sulla "intrinseca destinazione abitativa delle mansarde", come previsto anche dalla legge regionale 15/1996 che poneva il solo vincolo di non alterare la volumetria. La cassazione però prende le distanze dalla lettura del tribunale e della Corte d'appello e invita al rispetto della destinazione naturale dei locali di proprietà esclusiva. Nel contratto di compravendita, infatti, l'ambìto spazio era descritto come un locale rustico appartenente alla categoria catastale C/2 che notoriamente destina l'immobile ad essere utilizzato come magazzino. La stessa cosa era prevista nel regolamento condominiale.
La Suprema corte ricorda che "le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini".
Fonte : Casa24Plus
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