venerdì 22 novembre 2013

AMMESSO IL FORFAIT DEGLI ONERI ACCESSORI

AMMESSO IL FORFAIT DEGLI ONERI ACCESSORI

Sono conduttore di un contratto ad uso abitativo (ex articolo 2, primo comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), in base al quale le spese condominiali a mio carico sono fissate forfettariamente (il riscaldamento è autonomo). Sono venuto a sapere che le spese condominiali effettive sono inferiori all'importo che io pago: ho diritto di sapere il loro ammontare? Posso pagare al proprietario la spesa effettiva anziché quella fissata in contratto?
Con sentenza 15630 del 2005, la Corte di cassazione ha affermato che è nulla, a norma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la clausola contrattuale che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori anticipatamente determinati in modo forfettario, perché viola il principio della specificità di essi, stabilito dall'articolo 9 della stessa legge, e consente al locatore di procurarsi vantaggi che non gli spettano. La pronuncia si riferiva a una vertenza iniziata nel 1997 e si fondava sul divieto posto (dall'articolo 79 della legge sull'equo canone) a un maggiore vantaggio per locatore rispetto a quelli stabiliti dalla stessa legge. Tale norma é stata però abrogata dall'articolo 14 della legge 431 del 1998. Sotto la disciplina della nuova legge, il Tribunale di Firenze, con sentenza 8 marzo 2007, ha statuito che se, in un contratto di locazione abitativa, si pattuisce una clausola di forfettizzazione degli oneri accessori a carico del conduttore in aggiunta al canone propriamente detto, l'importo pattuito resta invariabile ed è indifferente all'effettiva entità e all'esistenza degli oneri, senza che possa configurarsi a carico del locatore il dovere di dimostrare e documentare l'entità degli oneri, e anche nel caso che questi non siano stati effettivamente sostenuti, e senza che possa ritenersi attribuita al conduttore la facoltà di dimostrare che le spese sono state inferiori al forfait o non sono state effettuate. Tale clausola non contrasta con il disposto dell'articolo 13, commi 1 e 4, della legge 431/1998, anche se la sua effettiva applicazione, disancorata dall'effettiva incidenza degli oneri accessori, conducesse all'attribuzione al locatore di un supplemento di canone, sfuggito all'applicazione dell'imposta di registro.Si ritiene che quest'ultima interpretazione sia aderente alla normativa vigente, che non vede alcuna limitazione nella determinazione dei canoni per le abitazioni.
FONTE : CASA24PLUS da L'ESPERTO RISPONDE

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