martedì 19 novembre 2013

Permesso costruire, in area protetta diniego anche a lavori iniziati

Permesso costruire, in area protetta diniego anche a lavori iniziati

CdS: non può formarsi il silenzio assenso se si coinvolge il patrimonio culturale e paesaggistico


19/11/2013 - Nelle aree protette il diniego al permesso di costruire può arrivare anche a lavori iniziati. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato con la sentenza 188/2013.
Permesso costruire, in area protetta diniego anche a lavori iniziati
Nel caso preso in esame, un soggetto aveva fatto domanda per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro agricolo, chiedendo il nulla osta all’Ente Parco.

Dato che l’Ente Parco non aveva risposto per venti mesi, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire su sollecitazione dell'interessato, che aveva sottolineato che era intervenuto il silenzio assenso ai sensi della Legge 394/1991.

L’interessato aveva quindi iniziato i lavori, ma successivamente aveva dovuto sospenderli perché l’Ente Parco aveva presentato i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire e il Comune aveva deciso di bloccare i cantieri.

Contro questa decisione l’interessato aveva presentato ricorso al Tar e successivamente appello al Consiglio di Stato.

Il CdS ha però respinto il ricorso affermando che in base allaLegge 241/1990 il silenzio assenso non può riferirsi a procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. A detta dei giudici, il Comune non avrebbe quindi dovuto rilasciare il titolo abilitativo.

La pronuncia si contrappone ad un’altra sentenza sui contenziosi in materia di edilizia ambientale emessa nel 2008 (6591/2008). In quell’occasione il CdS aveva accolto il ricorso presentato dalla società interessata alla realizzazione di un casale agricolo e che si era vista prima concedere e poi negare il permesso di costruire. Il Tribunale aveva affermato infatti che il silenzio assenso non doveva considerarsi valido solo nei procedimenti complessi in cui, per garantire gli interessi tutelati, era necessaria l’espressa valutazione amministrativa, i dovuti accertamenti tecnici e le verifiche del caso.
FONTE : EDILPORTALE.COM

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