Terreni agricoli trasferibili come proprietà contadina
Di Fabrizio G. Poggiani
Per gli atti di trasferimento dei terreni agricoli, per intervenuta usucapione ventennale, si rendono applicabili le agevolazioni disposte per la piccola proprietà contadina (Ppc). Con la risoluzione n. 77/E di ieri, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sull’applicazione dei benefici disposti per la ppc (legge 604/1954), agli atti giudiziari che dichiarano l’acquisto per intervenuta usucapione ordinaria di terreni agricoli. L’istante riteneva che l’agevolazione indicata fosse applicabile anche a tali atti e non solo a quelli concernenti l’usucapione speciale. Questo, sia per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ma, soprattutto, per evitare ingiustificate discriminazioni nei confronti di coltivatori diretti che esercitano la propria attività sul territorio nazionale, ancorché non in comune montano, anche in relazione al maggior periodo di possesso (20 anni invece di 15). Le Entrate evidenziano che, nell’art. 1 della legge 604/1954, non sono espressamente indicati i provvedimenti del giudice che dichiarano l’acquisto della proprietà del terreno per usucapione ma, allo stesso tempo, evidenziano anche che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 6916/2011) ha recentemente affermato che «l’agevolazione fiscale in discussione deve ritenersi applicabile anche all’acquisto per usucapione giudizialmente accertata di un fondo rustico».
FONTE : ItaliaOggi
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