No ai parcheggi sotterranei a Posillipo: non basta piantare alberi o aiuole per attenuare l’impatto ambientale
14/11/2013
di Marta Jerovante (Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2013, n. 4348)
In zone di particolare rilevanza paesaggistica – e come tali sottoposte a disposizioni di tutela particolarmente rigorose – sono ammissibili solo limitatissimi interventi; assoluto è il divieto di alterazione dello stato dei luoghi e di urbanizzazione delle aree verdi
La massima Nella sentenza in commento il giudice ha statuito che «La realizzazione di un parcheggio interrato, con opere comunque necessariamente esterne, quali la rampa di accesso, gli ascensori, i vialetti pavimentati, le griglie di aerazione e la risistemazione a verde attrezzato, determina un’inevitabile alterazione non irrilevante dello stato dei luoghi e delle relative prospettive, non consentita se in contrasto, come è nella specie, con le esigenze di tutela paesistica di un sito particolarmente protetto, contrasto non superabile nemmeno con opere di mitigazione dell’impatto e la trasformazione, ad opera completata, di un’area incolta “in un giardino tipico dell’area mediterranea”, metamorfosi anch’essa non consentita dalle previsioni di tutela».
Il caso di specie L’originario ricorrente – appellante davanti al Consiglio di Stato – presentava, e otteneva, richiesta di autorizzazione al Comune di Napoli per realizzare un parcheggio pertinenziale sotterraneo su quattro livelli in un’area sita in in Zona Protezione Integrale (P.I.) del Piano territoriale paesistico (P.T.P.) di Posillipo. La Sopraintendenza per i beni architettonici, il paesaggio ed il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico di Napoli e provincia annullava l’autorizzazione paesaggistica comunale, giudicando che la realizzazione del parcheggio e di tutte le altre opere previste dalla progettazione (specificamente, opere accessorie come scale e ascensori e la sistemazione del soprassuolo con la piantumazione di essenze arboree e la realizzazione di aiuole, percorsi pedonali ed aree pavimentate) fosse in contrasto «con specifiche disposizioni normative contenute nel P.T.P. di Posillipo riguardanti tale area, come quelle (art. 11, commi 4 e 5) ostative alla realizzazione di nuovi volumi (anche interrati) e contemplanti interventi di ripristino ambientale del sistema vegetale»; sosteneva inoltre che le autorità comunali non avessero dato in alcun modo prova di aver valutato l’opera autorizzata alla luce della menzionata normativa tecnica. Il Tribunale amministrativo, considerando legittimo l’annullamento della Sopraintendenza del provvedimento autorizzativo del Comune di Napoli, rigettava il ricorso sollevato contro il medesimo atto. Contro la sentenza del TAR, si proponeva appello davanti al Consiglio di Stato.
La soluzione Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza impugnata, ribadendo in particolare che nelle «aree di maggiore rilevanza (in termini naturalistici, ambientali e paesaggistici) […] sono possibili limitatissimi interventi di natura edilizia […] sono vietate tutte le opere determinanti un’alterazione dello stato dei luoghi, come pure qualsiasi intervento implicante la manomissione e l’alterazione delle superfici destinate a verde (aree vegetazionali naturali)». In altri termini, del tutto irrilevante è stata considerata la circostanza opposta dall’appellante secondo cui «l’area [era] in stato di abbandono e il progetto non [avrebbe alterato] la morfologia del versante interessato dai lavori, prevedendo, piuttosto, la risistemazione della piantumazione, con l’utilizzazione di materiali già esistenti nel territorio e la trasformazione di una zona incolta in un giardino tipico della macchia mediterranea».
Vietato qualsiasi intervento che importi aumento di volumetria Come affermato in altre pronunce (in tal senso, l’altrettanto recente TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 3690, del 15 luglio 2013; nonché TAR Campania, Napoli, sez. IV, sentenze n. 832 del 17 febbraio 2009 e n. 1267 del 4 marzo 2009), anche nella pronuncia in commento si ribadisce che la realizzazione di autorimesse interrate costituisce nuova volumetria, inammissibile in zone sottoposte a vincoli paesistici: al riguardo, infatti, rileva la specifica previsione del P.T.P. secondo cui sono comunque vietati «qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti [e] l’ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti» (art. 11, commi citati). Il giudice chiarisce che dalla norma non si evince alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume; di conseguenza, mentre ai fini edilizi un volume per le sue caratteristiche può anche non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie autorizzabili (ad esempio perché ritenuto volume tecnico), al contrario ai fini paesaggistici un volume può assumere comunque una sua rilevanza e determinare quella possibile alterazione dello stato dei luoghi che le norme di tutela mirano ad evitare, vietandone comunque la realizzazione (anche se interrato). «Questo – sottolinea il giudice – vale dunque per i volumi non considerati normalmente rilevanti per l’attività edilizia: perciò anche la realizzazione di volumi sotterranei, della rampa di accesso e del correlativo muro di contenimento laterale, come la posa in opera di rilevanti superfici e delle griglie di aerazione dei sottostanti locali, possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture» (Cons. Stato., n. 4348/2013). Inoltre, nel caso specifico, le previsioni del P.T.P. non consentono neppure, come ricordato, l’ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti e, quindi, neanche la creazione di nuovi volumi sotterranei.
Non si configura violazione della legge Tognoli Non vale, in chiusura, neppure il richiamo alla legge 24 marzo 1989, n. 122 (cd. legge Tognoli), in materia di parcheggi: l’art. 9 prevede infatti che i parcheggi condominiali possano essere realizzati in deroga agli ordinari strumenti urbanistici ma non ai «vincoli specificamente previsti dalle previsioni di tutela paesaggistica».
Fonte : condominioweb.com
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