giovedì 28 novembre 2013

Lastrico solare. Rientra nella “attività di edilizia libera” l’installazione di ringhiere e corrimano di ferro.

Lastrico solare. Rientra nella “attività di edilizia libera” l’installazione di ringhiere e corrimano di ferro.

28/11/2013

Avv. Gian Luca Ballabio (TAR Lazio, sez. II-bis, sent. 18 settembre 2013, n. 8328)
 
Il caso. Il ricorrente chiede che il Comune dia esecuzione alla propria ordinanza di demolizione relativa ai lavori eseguiti da parte della proprietaria (“controinteressata”) di un lastrico solare.
 
La contro interessata, infatti, “presentava al Comune (….) una comunicazione di inizio lavori per la realizzazione di una ringhiera in ferro per la messa in sicurezza del proprio lastrico solare, la cui istallazione avveniva alla fine del mese di settembre 2010”. Il Comune, però, ordinava la demolizione della scala esterna.
 
La proprietaria, quindi, presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), con relazione tecnica asseverata, chiedendo contestualmente all'amministrazione di voler interrompere la procedura demolitoria.
 
L’amministrazione le comunicava, però,  che la S.C.I.A. non poteva essere accolta in quanto “gli interventi richiesti eccedono il predetto titolo trattandosi di interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia” in relazione al “mutamento della destinazione d'uso in terrazzo", precisando che era "comunque fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 22 c. 2 lett. b) L.R. 15/08 (n.d.a. L.R. Emilia Romagna)”. L’interessata presentava dunque regolare Accertamento di Conformità.
 
La normativa applicabile.
La disposizione dell’art. 6, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (D.P.R. 380/2001) regola la “Attività edilizia libera”, ossia quegli interventi che, “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo e talvolta anche senza la necessità di una previa comunicazione dell’inizio dei lavori.
 
La giurisprudenza in tema di attività edilizia libera. La normativa sopra richiamata è stata posta alla base di numerose decisioni del giudice amministrativo poiché spesso non è agevole comprendere se l’intervento eseguito sia riconducibile alle attività di edilizia libera.
 
Per esempio in tema di “realizzazione, senza titolo abilitativo, di una pensilina di legno con copertura in tegole posizionata su di una porta-finestra del giardino nonché di un accesso pedonale diretto dalla pubblica via mediante cancello ricavato dall’apertura di una rete metallica“ è stato chiarito che “a, fronte di una generale individuazione di tipologie (n.d.a. dda parte dellart. 6 citato) di opere ritenute tendenzialmente prive di impatto sull’assetto territoriale, il legislatore statale sia stato consapevole di non poter operare scelte di carattere assoluto, e quindi di dover far salva, da un lato, la normativa di settore che abbia rilevanza nell’àmbito dell’attività edilizia, e di dover lasciare integro, dall’altro lato, il potere di governo del territorio di spettanza delle Amministrazioni comunali, sicché – ad es. – anche per tali opere va rispettata la destinazione urbanistica prevista in ogni comparto dallo strumento di piano e risulta quindi preclusa la loro realizzazione in caso di incompatibilità con il regime d’uso della corrispondente area (v. Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2011 n. 19316; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 184; TAR Veneto, Sez. II, 30 settembre 2010 n. 5244). (TAR Emilia Romagna, sez. I, sent. 29 giugno 2012, n. 464).
 
Inoltre, è stato dichiarato che “la posa di una semplice siepe non appare soggetta alla necessità di un titolo edilizio e ciò ancorchè l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico (TAR Veneto, Sez. II, 23.04.2010. n. 1547) e risulta diretta principalmente a far valere lo ius excludendi alios, che costituisce contenuto tipico del diritto di proprietà (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 5.02.2008 n. 40)”(TAR Piemonte, sez. II, sent. 808 del 2012)
 
La pronuncia del TAR Lazio. Nel caso in esame il giudice amministrativo ha ritenuto che “i lavori eseguiti, consistenti nella collocazione di una ringhiera in ferro su un lastrico solare e di un corrimano in ferro su una scala che porta al lastrico solare, non comportano di per sé, né la modifica della complessiva sagoma dell’edificio, né un aumento della superficie coperta e dei volumi interni, né un cambio di destinazione d'uso dei lastrico solare, che per le sue caratteristiche (posa orizzontale in piano di materiali calpestabili) denotava già una attitudine all’impiego pedonale ed implicava già la presenza di una scala di accesso, di modo che gli interventi contestati, lungi dal variarne la destinazione, consentono solo di migliorarne la fruizione in condizioni di maggiore comodità e sicurezza”.
 
Pertanto, “ l’intervento edilizio in esame, volto alla messa in sicurezza di un lastrico solare già idoneo all’uso pedonale, è quindi sufficiente la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 6 DPR 380/200l, alla stregua del criterio secondo cui sono liberi, e quindi non soggetti ad autorizzazioni o asseverazioni, tutti gli interventi edilizi di modifica della distribuzione degli spazi interni o di arredo e protezione degli spazi esterni volti, indipendentemente dai materiali utilizzati e dalla natura provvisoria o meno delle opere, solo ad ottimizzare le qualità e potenzialità intrinseche del preesistente manufatto, consentendone una migliore, più sicura o più ampia fruizione in conformità alle originarie destinazioni d’uso”.
 
Il ricorso volto ad ottenere l’esecuzione della ordinanza di demolizione è stato pertanto respinto.
 
Conclusioni. Nella sentenza analizzata, quindi, i lavori eseguiti dalla controinteressa sono stati ritenuti soggetti alla disciplina dell’art. 6 del TUE poiché non comportavano né una variazione della destinazione d’uso né una variazione della sagoma né la creazione di nuovi volumi. Ma servivano esclusivamente ad ottimizzare il lastrico solare esistente.

fonte : condominioweb.com

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