Blocco del pignoramento dell'abitazione principale, divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali e limite di un quinto al pignoramento dei beni indispensabili all'impresa e al professionista. Al di là della chance delle 120 rate, le novità apportate dal Dl 69/13 (decreto «del fare») in materia di riscossione sono molte e di grande impatto operativo.
Cominciando dalle procedure immobiliari, la modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell'abitazione principale. Questo divieto opera in presenza di quattro condizioni. Innanzitutto, deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore. Inoltre, il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera. Non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 ( castelli). Infine, il debitore deve avere residenza anagrafica nell'unità in esame.
Cominciando dalle procedure immobiliari, la modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell'abitazione principale. Questo divieto opera in presenza di quattro condizioni. Innanzitutto, deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore. Inoltre, il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera. Non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 ( castelli). Infine, il debitore deve avere residenza anagrafica nell'unità in esame.
L'abitazione principale è tuttavia ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro. La disciplina dell'ipoteca infatti non è stata modificata. Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l'espropriazione è ammessa. È inoltre necessario che l'espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca. Non è ancora chiaro se le nuove condizioni, molto più favorevoli per il debitore, si applichino anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all'incanto del bene non sia ancora avvenuta. In attesa di dirimere la questione, Equitalia ha sospeso tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Dl 69/13.
Passando ai pignoramenti mobiliari, una novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'impresa e alla professione. A questo scopo, il contribuente deve provare la qualifica di strumentalità entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo. È stata inoltre recepita con estensioni la disciplina del Cpc in materia di pignoramento di beni indispensabili all'esercizio dell'impresa o della professioni. Questi sono infatti pignorabili nei limiti del quinto del loro valore, solo se l'ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria ovvero presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro. Inoltre, in caso di pignoramento di questi beni, il debitore è sempre nominato custode degli stessi e devono decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all'incanto.
In tema di pignoramento presso terzi, si è elevato da 15 a 60 giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme richieste dall'agente della riscossione. In caso di pignoramento dello stipendio, inoltre, si dispone che con riferimento all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente del dipendente il datore di lavoro sia liberato da qualsiasi obbligo. Ne consegue che il pignoramento esplicherà effetti nei riguardi degli stipendi che matureranno successivamente.
È annunciata l'emanazione di un decreto delle finanze che dovrà elencare i beni assolutamente impignorabili. Sebbene la norma sia collocata nell'ambito dei pignoramenti immobiliari è da ritenersi che la stessa esplichi effetti per le espropriazioni mobiliari.
È stato infine anticipato dal 31 dicembre al 30 settembre scorso il termine entro il quale avrebbe dovuto essere emanato il decreto delle Finanze per fissare le nuove regole di determinazione dell'aggio di riscossione, in riduzione. Fino a quando il provvedimento attuativo non sarà adottato resta però la misura di legge dell'otto per cento.
È annunciata l'emanazione di un decreto delle finanze che dovrà elencare i beni assolutamente impignorabili. Sebbene la norma sia collocata nell'ambito dei pignoramenti immobiliari è da ritenersi che la stessa esplichi effetti per le espropriazioni mobiliari.
È stato infine anticipato dal 31 dicembre al 30 settembre scorso il termine entro il quale avrebbe dovuto essere emanato il decreto delle Finanze per fissare le nuove regole di determinazione dell'aggio di riscossione, in riduzione. Fino a quando il provvedimento attuativo non sarà adottato resta però la misura di legge dell'otto per cento.
L'«AGGIO» CERCA ANCORA LA RIDUZIONE
Le novità del decreto «del fare» (Dl 69/2013) in materia di riscossione
Abitazione principale
Divieto di pignoramento in presenza delle seguenti condizioni:
• unico immobile posseduto
• fabbricato con destinazione catastale abitativa
• immobile non di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli)
• immobile di residenza anagrafica del debitore
Le novità del decreto «del fare» (Dl 69/2013) in materia di riscossione
Abitazione principale
Divieto di pignoramento in presenza delle seguenti condizioni:
• unico immobile posseduto
• fabbricato con destinazione catastale abitativa
• immobile non di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli)
• immobile di residenza anagrafica del debitore
Espropriazioni immobiliari
• Elevazione dell'importo minimo del debito a ruolo da 20mila a 120mila euro
• Obbligo della preventiva iscrizione di ipoteca e del decorso di almeno sei mesi da questa
• In caso di vendita all'incanto, possibilità per il debitore di chiedere la stima dell'immobile da parte di un perito designato dal giudice al fine di valutare l'effettivo valore di mercato
• Previsione dell'emanazione di un decreto dell'Economia contenente i beni impignorabili
• Elevazione dell'importo minimo del debito a ruolo da 20mila a 120mila euro
• Obbligo della preventiva iscrizione di ipoteca e del decorso di almeno sei mesi da questa
• In caso di vendita all'incanto, possibilità per il debitore di chiedere la stima dell'immobile da parte di un perito designato dal giudice al fine di valutare l'effettivo valore di mercato
• Previsione dell'emanazione di un decreto dell'Economia contenente i beni impignorabili
Espropriazioni mobiliari
• Divieto di fermo amministrativo dei veicoli strumentali all'impresa o alla professione
• Limite del pignoramento dei beni indispensabili all'impresa o alla professione a un quinto del loro valore, per tutti i contribuenti, anche in forma societaria
• In caso di pignoramento dei beni indispensabili, il debitore è designato custode dei beni e il primo incanto non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento
• Divieto di fermo amministrativo dei veicoli strumentali all'impresa o alla professione
• Limite del pignoramento dei beni indispensabili all'impresa o alla professione a un quinto del loro valore, per tutti i contribuenti, anche in forma societaria
• In caso di pignoramento dei beni indispensabili, il debitore è designato custode dei beni e il primo incanto non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento
Pignoramento presso terzi
• Elevazione da 15 a 60 giorni del periodo entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme dovute all'agente della riscossione
• In caso di pignoramento dello stipendio, l'ultima retribuzione accreditata in banca non è soggetta a vincoli né in capo al dipendente né in capo al datore di lavoro
• Elevazione da 15 a 60 giorni del periodo entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme dovute all'agente della riscossione
• In caso di pignoramento dello stipendio, l'ultima retribuzione accreditata in banca non è soggetta a vincoli né in capo al dipendente né in capo al datore di lavoro
Aggio di riscossione
È stato anticipato dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre scorso il termine per la rideterminazione in riduzione dell'aggio di riscossione, per mezzo di un decreto attuativo delle Finanze
È stato anticipato dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre scorso il termine per la rideterminazione in riduzione dell'aggio di riscossione, per mezzo di un decreto attuativo delle Finanze
FONTE : CASE24PLUS
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