venerdì 22 novembre 2013

NESSUN PROBLEMA PER L'ACE CONSEGNATO A LUGLIO

NESSUN PROBLEMA PER L'ACE CONSEGNATO A LUGLIO

Sono proprietario di un appartamento. L'8 maggio 2012 ho fatto l’attestato di certificazione energetica (Ace). Al 1° luglio 2013 l’appartamento l'ho dato in locazione, e al conduttore ho consegnato l’attestato di certificazione energetica. Ho visto che ora serve l’attestato di prestazione energetica (Ape).Vorrei sapere se sono in regola con la nuova normativa, oppure se devo fare l'Ape e consegnarlo al conduttore.
Il Dl 63/2013 – che ha modificato l’articolo 6 del Dlgs 192/2005, rendendo obbligatoria l’allegazione dell’Ape al contratto di locazione, pena la nullità contratto – è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in vigore dal 4 agosto 2013. Sotto questo profilo, nulla può essere imputato al lettore per aver allegato al contratto di locazione, stipulato il primo luglio 2013, l’Ace (attestato di certificazione energetica), in luogo dell’Ape (attestato di prestazione energetica).In ogni caso, in termini generali, il ministero dello Sviluppo economico, dipartimento energia, con nota del 7 agosto 2013, ha avuto modo di puntualizzare che – fino all’emanazione dei decreti ministeriali, con cui sarà stabilita la metodologia di calcolo della prestazione energetica (articolo 4, comma 1, del Dl 63/2013) – «...si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso... redigendo l’Aper secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 aprile 2009, numero 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia».
FONTE : CASA24PLUS da L'ESPERTO RISPONDE

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